{"id":2267,"date":"2020-03-31T15:09:35","date_gmt":"2020-03-31T13:09:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=2267"},"modified":"2020-03-31T15:09:35","modified_gmt":"2020-03-31T13:09:35","slug":"regione-lombardia-aggiornamenti-al-30-marzo-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=2267","title":{"rendered":"Regione Lombardia: aggiornamenti al 30 marzo 2020"},"content":{"rendered":"<p>Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora pi\u00f9 stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 dell&#8217;art. 2 del decreto legge 19\/2020, le disposizioni previste nell\u2019ordinanza restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anzich\u00e9 fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell\u2019ordinanza regionale).<\/p>\n<p>Le disposizioni regionali sono state condivise con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.<\/p>\n<p>Di seguito le principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f Il divieto di assembramenti di pi\u00f9 di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione \u00e8 prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f Sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, tranne le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 (individuate nell\u2019allegato 1 dell\u2019Ordinanza del 21 marzo ed elencate di seguito), sia nell\u2019ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell\u2019ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole attivit\u00e0 di prima necessit\u00e0; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<br \/>\nla sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f La sospensione delle attivit\u00e0 dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all&#8217;allegato 2 dell&#8217;ordinanza del 21 marzo;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f La sospensione delle attivit\u00e0 artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f La chiusura delle attivit\u00e0 degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f La chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&amp;b, etc.):gli ospiti gi\u00e0 presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all\u2019entrata in vigore dell\u2019ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalit\u00e0 turistiche.<br \/>\nLe strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell\u2019emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.<br \/>\n\u00c8 consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:<br \/>\npersonale in servizio presso le stesse strutture;<br \/>\nospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non \u00e8 disposta la chiusura o la sospensione dell\u2019attivit\u00e0;<br \/>\npersonale viaggiante di mezzi di trasporto;<br \/>\nospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;<br \/>\nsoggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;<br \/>\nsoggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;<br \/>\nsoggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22\/3\/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.<\/p>\n<p>Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f Il fermo delle attivit\u00e0 nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attivit\u00e0 di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f La chiusura dei distributori automatici \u00abh24\u00bb che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f Il divieto di praticare sport e attivit\u00e0 motorie svolte all\u2019aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f L&#8217;\u2019obbligo &#8211; se si esce con il cane &#8211; di rimanere entro i 200 metri da casa;<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f La chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.<\/p>\n<p>Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonch\u00e9 agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore\/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.<\/p>\n<p>Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo prevede inoltre, fino al 3 aprile il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Rimane consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":2192,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[77,8],"tags":[],"class_list":["post-2267","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicati","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2267"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2267\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2268,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2267\/revisions\/2268"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}