{"id":3057,"date":"2020-12-04T19:48:39","date_gmt":"2020-12-04T18:48:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=3057"},"modified":"2020-12-10T10:14:41","modified_gmt":"2020-12-10T09:14:41","slug":"3057","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=3057","title":{"rendered":"DPCM del 3 dicembre"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\"><strong>MISURE VALIDE IN LOMBARDIA<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/e4aadc44-2da8-4597-b33b-b413474fc425\/dpcm_20201203.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-e4aadc44-2da8-4597-b33b-b413474fc425-noJ0TVf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto<\/a>\u00a0del Presidente del Consiglio del 3 dicembre<\/strong>\u00a0conferma l\u2019individuazione di tre differenti \u201czone\u201d, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre prevedono, in attuazione del\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/d84f93a5-056b-4e77-93e7-28ffd0165e7b\/decreto_gazzetta_158_2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-d84f93a5-056b-4e77-93e7-28ffd0165e7b-noJ0z7F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto\u00a0Legge\u00a0n.\u00a0158<\/a>\u00a0del 2 dicembre 2020<\/strong>, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festivit\u00e0 compreso\u00a0<strong>tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">In base all&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/75d0ac7c-01c7-4923-8af0-09c2543fe98a\/Ordinanza_Ministero_Salute_27112020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-75d0ac7c-01c7-4923-8af0-09c2543fe98a-nof3mmq\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordinanza<\/a>\u00a0del Ministro della Salute del 27 novembre<\/strong>, la Lombardia viene collocata fra le regioni in &#8220;zona arancione&#8221;\u00a0<strong>a partire da domenica 29\u00a0novembre\u00a0ed almeno fino al 12 dicembre prossimo.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la &#8220;zona arancione&#8221; (artt. 1 e 2 del DPCM) e le relative\u00a0<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/it\/articolo\/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo\/15638\">FAQ<\/a>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>SPOSTAMENTI E TRASPORTI<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Fino al 20 dicembre si applicano le disposizioni previste dal\u00a0<a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/e4aadc44-2da8-4597-b33b-b413474fc425\/dpcm_20201203.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-e4aadc44-2da8-4597-b33b-b413474fc425-noJ0TVf\">DPCM del 3 dicembre 2020<\/a>, che conferma differenti limitazioni agli spostamenti per ciascuna regione a seconda della sua collocazione in \u201czona gialla\u201d, \u201czona arancione\u201d o \u201czona rossa\u201d.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">In Lombardia\u00a0<strong>sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e in un altro comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,<\/strong>\u00a0con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>All\u2019interno del proprio comune \u00e8 consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.<\/strong>\u00a0Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o motivi di salute.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi\u00a0<\/strong>da quello di residenza, domicilio o abitazione, cos\u00ec come per gli spostamenti notturni, sar\u00e0 necessario esibire una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/48fc24ca-c59a-4382-bdf0-686b71dad1c8\/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-48fc24ca-c59a-4382-bdf0-686b71dad1c8-nmodS0j\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">autodichiarazione<\/a>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>I mezzi pubblici<\/strong>\u00a0del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale viaggiano con una\u00a0<strong>limitazione della capienza massima del 50%<\/strong>. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVIT\u00c0<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">A partire\u00a0<strong>dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021<\/strong>\u00a0compreso si applicano\u00a0<strong>in tutta Italia<\/strong>, indipendentemente dalla \u201czona\u201d di collocazione, le misure previste dal\u00a0<a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/d84f93a5-056b-4e77-93e7-28ffd0165e7b\/decreto_gazzetta_158_2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-d84f93a5-056b-4e77-93e7-28ffd0165e7b-noJ0z7F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto\u00a0Legge\u00a0n.\u00a0158<\/a>\u00a0del 2 dicembre 2020 e dal\u00a0<a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/e4aadc44-2da8-4597-b33b-b413474fc425\/dpcm_20201203.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-e4aadc44-2da8-4597-b33b-b413474fc425-noJ0TVf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DPCM<\/a>\u00a0del 3 dicembre 2020.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Nel periodo sopra indicato \u00e8 fatto divieto di spostarsi in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,\u00a0<strong>fatta eccezione per gli spostamenti verso le seconde case<\/strong>\u00a0ubicate in un\u2019altra Regione o Provincia autonoma.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Nei giorni del 25 dicembre, 26 dicembre e 1\u00b0 gennaio 2021 sono inoltre vietati gli spostamenti tra comuni<\/strong>, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o motivi di salute. In queste giornate \u00e8 sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma\u00a0<strong>\u00e8 vietato raggiungere le seconde case<\/strong>\u00a0ubicate oltre che in altra Regione o Provincia autonoma, anche\u00a0<strong>in altri comuni.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Resta in vigore il divieto di spostarsi\u00a0<strong>dalle ore 22.00 alle ore 5.00<\/strong>\u00a0del giorno successivo.<br \/>\nIn occasione del\u00a0<strong>Capodanno<\/strong>, gli spostamenti notturni sono vietati\u00a0<strong>tra le ore 22.00<\/strong>\u00a0del 31 dicembre 2020\u00a0<strong>fino alle ore 7.00<\/strong>\u00a0del 1\u00b0 gennaio 2021.<br \/>\nAnche in questi casi restano consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 o motivi di salute.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021<\/strong>, l\u2019apertura degli esercizi commerciali al dettaglio \u00e8 consentita\u00a0<strong>fino alle ore 21.00<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio<\/strong>\u00a0si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all&#8217;interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all&#8217;acquisto dei beni. Tali attivit\u00e0 si svolgono nel rispetto delle\u00a0<a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/portal\/istituzionale\/HP\/DettaglioServizio\/servizi-e-informazioni\/imprese\/imprese-commerciali\/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa\/quadro-normativo-commercio-dettaglio-sede-fissa\">linee guida regionali<\/a>\u00a0per il commercio al dettaglio in sede fissa.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Non sono pi\u00f9 previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.<\/strong>\u00a0Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione<\/strong>\u00a0(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L\u2019asporto \u00e8 consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">All\u2019ingresso di tutti gli esercizi di cui \u00e8 autorizzata l\u2019apertura dovr\u00e0 essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti\u00a0<strong>il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all\u2019interno<\/strong>, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Le attivit\u00e0 inerenti ai servizi alla persona sono consentite\u00a0<\/strong>nel rispetto dei\u00a0<a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/cb9b8c87-9bf5-4078-9f42-476d3c39c508\/Gazzetta_Ufficiale_04112020_Servizi_alla_persona.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=URL&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-cb9b8c87-9bf5-4078-9f42-476d3c39c508-noqiWGn\">relativi protocolli<\/a>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7:00 del 1\u00b0 gennaio 2021,\u00a0<strong>la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive<\/strong>\u00a0\u00e8 consentita solo con servizio in camera.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>ISTRUZIONE E FORMAZIONE<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d.\u00a0<strong>scuole superiori<\/strong>) le lezioni continuano a svolgersi tramite didattica a distanza fino alla pausa natalizia. A partire\u00a0<strong>dal 7 gennaio 2021<\/strong>\u00a0le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che il\u00a0<strong>75% degli studenti<\/strong>\u00a0ritornino a svolgere le attivit\u00e0 in presenza.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Resta sempre garantita la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 in presenza qualora sia necessario l\u2019uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l\u2019effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0 e con bisogni educativi speciali.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Le attivit\u00e0 didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie continuano a svolgersi in presenza.\u00a0\u00c8 obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di et\u00e0 inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilit\u00e0 incompatibili con l&#8217;uso della mascherina.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Per i corsi di formazione\u00a0<\/strong>pubblici e privati resta confermata la possibilit\u00e0 di svolgimento esclusivamente in modalit\u00e0 a distanza;<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza<\/strong>, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attivit\u00e0.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>ATTIVIT\u00c0 CULTURALI<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.<\/strong>\u00a0Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all&#8217;aperto.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>SPORT<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, \u00e8 consentito lo svolgimento\u00a0<strong>esclusivamente all\u2019aperto<\/strong>\u00a0dell\u2019attivit\u00e0 sportiva di base e dell\u2019attivit\u00e0 motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u00c8\u00a0consentito lo svolgimento di\u00a0<strong>attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria all&#8217;aperto<\/strong>, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l&#8217;attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per l\u2019attivit\u00e0 motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>ALTRE ATTIVIT\u00c0<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Resta inoltre\u00a0<strong>confermata la sospensione<\/strong>\u00a0delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<ul dir=\"ltr\">\n<li>parchi tematici e di divertimento;<\/li>\n<li>palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;<\/li>\n<li>sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2, anche se svolte all\u2019interno di locali adibiti ad attivit\u00e0 differente;<\/li>\n<li>convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li>sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;<\/li>\n<li>sale da ballo, discoteche o locali simili, all&#8217;aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all\u2019aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose,<\/li>\n<li>impianti nei comprensori sciistici (fino al 6 gennaio), salvo eccezioni per atleti,<\/li>\n<li>servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana che partono, fanno scalo o hanno come destinazione finale porti italiani (dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021).<\/li>\n<\/ul>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Viene garantito l&#8217;accesso ai luoghi di culto<\/strong>\u00a0che deve per\u00f2 avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Sull&#8217;intero territorio nazionale\u00a0<strong>\u00e8 obbligatorio<\/strong>\u00a0avere sempre con s\u00e9 i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:<\/p>\n<ul dir=\"ltr\">\n<li>nei luoghi\u00a0<strong>al chiuso<\/strong>\u00a0diversi dalla propria abitazione;<\/li>\n<li>in tutti i luoghi\u00a0<strong>all&#8217;aperto<\/strong>, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.<\/li>\n<\/ul>\n<p dir=\"ltr\">Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilit\u00e0 non compatibili con l&#8217;uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).<br \/>\nNon \u00e8 obbligatorio l\u2019uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attivit\u00e0 sportiva.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">All\u2019obbligo della mascherina si aggiungono\u00a0le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l&#8217;igiene costante e accurata delle mani,\u00a0che restano invariate e prioritarie.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da\u00a0<strong>febbre<\/strong>\u00a0(maggiore di 37,5\u00b0)\u00a0<strong>devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 e urgenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MISURE VALIDE IN LOMBARDIA Il\u00a0Decreto\u00a0del Presidente del Consiglio del 3 dicembre\u00a0conferma l\u2019individuazione di tre differenti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3056,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-3057","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3057"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3057\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3060,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3057\/revisions\/3060"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3056"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}