{"id":3356,"date":"2021-03-01T15:00:59","date_gmt":"2021-03-01T14:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=3356"},"modified":"2021-03-08T16:03:45","modified_gmt":"2021-03-08T15:03:45","slug":"ecobonus-le-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=3356","title":{"rendered":"ECOBONUS: le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Ecobonus \u00e8\u00a0una detrazione fiscale riservata ai lavori per il risparmio energetico, che include non solo detrazioni al 110%, come nel caso del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.confcommercio.it\/-\/superbonus-110-informazioni\">Superbonus<\/a>, ma anche\u00a0<strong>agevolazioni del 50%<\/strong>,\u00a0<strong>65%<\/strong>,<strong>\u00a070%<\/strong>,<strong>\u00a075%<\/strong>,<strong>\u00a080%<\/strong>,<strong>\u00a085%<\/strong>,<strong>\u00a090%<\/strong>. L&#8217;approfondimento \u00e8 dedicato alle indicazioni dei decreti attuativi su\u00a0modalit\u00e0,\u00a0interventi e requisiti che bisogna possedere per accedervi.<\/p>\n<h2>Che cos&#8217;\u00e8<\/h2>\n<p>\u00c8 chiamata Ecobonus l&#8217;<strong>agevolazione fiscale che interessa i lavori di riqualificazione energetica<\/strong>. Il provvedimento consiste in detrazioni dall\u2019Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall&#8217;Ires (Imposta sul reddito delle societ\u00e0), cui \u00e8 possibile accedere quando si eseguono interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica di edifici esistenti. Le spese che rispettano i criteri di ammissibilit\u00e0 del bonus sono detratte, nell&#8217;arco di dieci anni, con rate annuali di pari importo.<\/p>\n<p>Tale tipologia di incentivi \u00e8 stata introdotta con il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2013\/06\/05\/13G00107\/sg#:~:text=Il%20presente%20decreto%20promuove%20il,sotto%20il%20profilo%20dei%20costi.\">decreto legge del 04\/06\/2013 n. 63<\/a>\u00a0ed \u00e8 contenuta, nello specifico, nell&#8217;articolo 14 del DL n. 63\/2013, modificato nel corso degli anni fino alla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/12\/30\/20G00202\/sg\">Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178)<\/a>. Nell&#8217;art.14 sono inseriti i lavori che possono essere sottoposti a detrazione fiscale, gli adempimenti richiesti e le norme inerenti ai tetti di spesa. La stessa Legge di Bilancio\u00a0<strong>proroga al 31 dicembre 2021<\/strong>\u00a0le detrazioni per l&#8217;efficienza energetica degli edifici (<strong>Ecobonus<\/strong>) e le agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione (<strong>Bonus casa<\/strong>), per quanto riguarda le\u00a0<strong>spese\u00a0<\/strong>che sono state\u00a0<strong>sostenute dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2021<\/strong>.<\/p>\n<h2>Chi pu\u00f2 usufruirne<\/h2>\n<p>L&#8217;agevolazione \u00e8 estesa ad ogni contribuente, che sia residente in Italia e non, inclusi i titolari di reddito d&#8217;impresa che sono in possesso, a qualsiasi titolo, dell&#8217;immobile su cui si ha intenzione di intervenire. Per essere pi\u00f9 specifici possono usufruire della detrazione fiscale:<\/p>\n<ul>\n<li>persone fisiche, societ\u00e0 di capitali e societ\u00e0 di persone purch\u00e9 siano contribuenti che possiedono reddito d&#8217;impresa;<\/li>\n<li>persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni;<\/li>\n<li>enti privati e pubblici che non svolgono attivit\u00e0 commerciale;<\/li>\n<li>istituti autonomi per le case popolari;<\/li>\n<li>associazioni tra professionisti;<\/li>\n<li>le cooperative di abitazione a propriet\u00e0 intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, va aggiunto anche che tra le persone fisiche, hanno accesso all&#8217;agevolazione fiscale anche le seguenti categorie:<\/p>\n<ul>\n<li>condomini per gli interventi sulle parti in comune nel condominio;<\/li>\n<li>titolari di un diritto reale sull&#8217;immobile;<\/li>\n<li>inquilini e, pi\u00f9 in generale, coloro che posseggono l&#8217;immobile in comodato d&#8217;uso.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Interventi ammessi nell&#8217;agevolazione<\/h2>\n<p>Al momento \u00e8\u00a0<strong>fino al 31 dicembre 2021<\/strong>\u00a0che le misure relative all&#8217;Ecobonus, indicate nella seguente tabella, restano in vigore. Si riportano le misure agevolabili, le percentuali e gli importi massimi detraibili per quanto riguarda gli interventi sulle singole unit\u00e0 immobiliari; ma anche le agevolazioni per i condomini e le parti comuni e condominiali.<\/p>\n<h3>Interventi su singole unit\u00e0 immobiliari (fabbricati strumentali per le imprese)<\/h3>\n<table width=\"729\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"425\"><strong>Intervento<\/strong><\/td>\n<td width=\"120\"><strong>Detrazione<\/strong><\/td>\n<td width=\"145\"><strong>Limite Spesa ammissibile<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">100.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Miglioramento termico dell\u2019edificio (coibentazioni &#8211; pavimenti &#8211; finestre, comprensive di infissi, schermature solari)<\/td>\n<td width=\"120\">50%<\/td>\n<td width=\"145\">60.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">60.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A<\/td>\n<td width=\"120\">50%<\/td>\n<td width=\"145\">30.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili<\/td>\n<td width=\"120\">50%<\/td>\n<td width=\"145\">30.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Caldaie a condensazione in classe A dotate di sistemi di termoregolazione evoluti<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">30.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti con risparmio di energia primaria pari almeno al 20%<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">100.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">30.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Acquisto e posa in opera di generatori d\u2019aria calda a condensazione<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">30.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"425\">Installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation<\/td>\n<td width=\"120\">65%<\/td>\n<td width=\"145\">nessuno<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Condomini e parti comuni<\/h2>\n<p>Obiettivo del provvedimento\u00a0<em>green<\/em>, e pi\u00f9 in generale delle misure agevolative del governo a riguardo, \u00e8 quello di premiare chi acquista prodotti e materiali pi\u00f9 performanti sul piano energetico. Un vero e proprio incentivo per gli acquirenti ad un adeguamento, nonch\u00e9 ad un miglioramento delle condizioni degli immobili in un&#8217;ottica di riqualificazione energetica.<\/p>\n<p>Tra i vari interventi in esame vanno menzionati gli\u00a0<strong>infissi<\/strong>\u00a0o gli\u00a0<strong>involucri degli edifici<\/strong>. Qualora, infatti, queste due tipologie di lavori rispettassero gi\u00e0 gli indici richiesti ma dovessero essere cambiati ugualmente, l&#8217;intervento di sostituzione non potrebbe fruire della detrazione.<\/p>\n<p>Nell&#8217;incentivo resta, poi, confermata la possibilit\u00e0 di\u00a0<strong>usufruire delle detrazioni per i singoli condomini<\/strong>\u00a0che devono procedere ad interventi che interessano l&#8217;intero edificio. Ci\u00f2 vale per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 che riguardano sia le singole unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio, sia le parti comuni.<\/p>\n<p><strong>L\u2019agevolazione arriva al 70-75%<\/strong>\u00a0in base al raggiungimento di determinati indici di prestazione energetica. Queste ultime detrazioni devono essere calcolate su un ammontare complessivo fino a 40mila euro da moltiplicare per il numero delle unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<p><strong>Il bonus aumenta all\u201980-85%<\/strong>\u00a0se i lavori permettono anche di ridurre la classe di rischio sismico dell\u2019edificio, con un importo massimo di 136mila euro di spesa moltiplicato per il numero di unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Interventi su parti condominiali<\/h2>\n<table width=\"729\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"377\"><strong>Intervento<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\"><strong>% Detrazione<\/strong><\/td>\n<td width=\"182\"><strong>Limite spesa ammissibile<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"377\">Interventi che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio con un\u2019incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio<\/td>\n<td width=\"129\">70%<\/td>\n<td width=\"182\">40.000 \u20ac da moltiplicare per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"377\">Interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purch\u00e9 conseguano almeno la qualit\u00e0 media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (<a href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/images\/stories\/normativa\/DM_Linee_guida_APE_allegato1.pdf\">consulta il PDF<\/a>\u00a0delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica)<\/td>\n<td width=\"129\">75%<\/td>\n<td width=\"182\">40.000 \u20ac da moltiplicare per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"377\">Interventi che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio con un\u2019incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di\u00a0<strong>1 classe del RISCHIO SISMICO<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\">80%<\/td>\n<td width=\"182\">136.000 \u20ac da moltiplicare per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"377\">Interventi che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio con un\u2019incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di\u00a0<strong>2 classi del RISCHIO SISMICO<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\">85%<\/td>\n<td width=\"182\">136.000 \u20ac da moltiplicare per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Come richiederlo<\/h2>\n<p>A differenza di altre tipologie di interventi, per l&#8217;Ecobonus\u00a0<strong>non c&#8217;\u00e8 bisogno di presentare una specifica comunicazione preventiva<\/strong>. L&#8217;inizio dei lavori di un intervento, infatti, non necessita di domande formali da sottoporre all&#8217;amministrazione finanziaria, n\u00e9 di una comunicazione che dichiari l&#8217;inizio dei lavori da inviare all&#8217;Asl, a meno che le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri non lo prevedano.<\/p>\n<p>Bisogna ricordare, per\u00f2, che per usufruire delle detrazioni fiscali, devono essere trasmessi all&#8217;Enea i seguenti documenti entro 90 giorni dalla fine dei lavori:<\/p>\n<ul>\n<li>informazioni contenute nell&#8217;attestato di prestazione energetica, tramite allegato A del decreto 19 febbraio 2007;<\/li>\n<li>scheda informativa (allegato E o F del decreto 19 febbraio 2007), relativa agli interventi effettuati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 6, c.1 g) del DM 6.08.2020 e dell\u2019art.16 c.2-bis del DL. 63\/2013 e s.m.i, la trasmissione deve essere eseguita telematicamente ad Enea, attraverso le specifiche pagine presenti sul\u00a0<a href=\"https:\/\/www.enea.it\/it\">sito web<\/a>, ognuna delle quali \u00e8 dedicata all&#8217;invio delle detrazioni fiscali dei differenti anni, dal 2021 al 2007. Ogni pagina \u00e8 valida per l&#8217;invio delle richieste riferite all&#8217;anno in cui sono stati eseguiti i lavori.<\/p>\n<p><strong>Per gli interventi eseguiti nel 2021<\/strong>\u00a0e per i lavori completati negli anni precedenti potete\u00a0<strong>consultare i seguenti siti<\/strong>:<\/p>\n<h2>Modelli e istruzioni<\/h2>\n<p>Il\u00a0<strong>provvedimento del 12 ottobre 2020<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2732127\/Provv_0326047_del_12_10_2020.pdf\/487e392e-e30c-96a2-db43-2422b0b84a96\">consulta il PDF<\/a>) dell&#8217;Agenzia delle Entrate apporta diverse modifiche alle istruzioni e al modello utilizzato per comunicare l&#8217;opzione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il modello era stato precedentemente approvato con il provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate dell&#8217;8 agosto 2020 (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus\">consulta il PDF<\/a>).<\/p>\n<p>Gli allegati al provvedimento, pubblicati e scaricabili dal sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate sono:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Istruzioni\u00a0<\/strong>per la compilazione del modello (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2732127\/All1_provv_12102020_istruzioni.pdf\/413764a6-479e-ca30-16dd-a23da54e3142\">scarica il PDF<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Modello\u00a0<\/strong>da compilare ed inviare (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2732127\/All2_provv_12102020_modello.pdf\/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823\">scarica il PDF<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Specifiche tecniche per la trasmissione telematica<\/strong>\u00a0delle suddette Comunicazioni (<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2732127\/All_3_Provv_12102020_Specifiche_tecniche.pdf\/48738837-1146-622c-9b2e-ba7e1e6effc9\">scarica il PDF<\/a>).<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Cosa occorre per l&#8217;agevolazione fiscale<\/h2>\n<p>Quali documenti sono necessari per beneficiare dell&#8217;agevolazione fiscale? Per procedere alla richiesta \u00e8 indispensabile una specifica documentazione che indichiamo di seguito:<\/p>\n<ul>\n<li>asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l\u2019intervento realizzato \u00e8 conforme ai requisiti tecnici richiesti;<\/li>\n<li>scheda informativa relativa agli interventi realizzati.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Come inviare la documentazione<\/h2>\n<ul>\n<li>registrazione al portare Enea per creare una propria utenza. Questo il link per effettuare la registrazione che fa riferimento all&#8217;anno 2021:\u00a0<a href=\"https:\/\/ecobonus2021.enea.it\/registrazione.asp\">Ecobonus 2021<\/a>;<\/li>\n<li>accedere al sistema;<\/li>\n<li>inserire i dati anagrafici del beneficiario;<\/li>\n<li>continuare con l&#8217;inserimento dell&#8217;immobile su cui \u00e8 stato eseguito l&#8217;intervento;<\/li>\n<li>scegliere il comma da applicare;<\/li>\n<li>procedere alla compilazione degli allegati;<\/li>\n<li>verificare i dati inseriti;<\/li>\n<li>concludere inviando la dichiarazione e stamparla.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Tracciabilit\u00e0 dei pagamenti<\/h2>\n<p>Tra gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vi \u00e8 quello della tracciabilit\u00e0 del pagamento.\u00a0<strong>Le modalit\u00e0<\/strong>\u00a0per effettuare i pagamenti\u00a0<strong>variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d\u2019impresa<\/strong>. In particolare \u00e8 previsto che:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>se i contribuenti non sono titolari di reddito d&#8217;impresa<\/strong>\u00a0devono procedere al pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale (il pagamento pu\u00f2 essere eseguito anche online);<\/li>\n<li>qualora, invece, i\u00a0<strong>contribuenti fossero titolari di reddito di impresa<\/strong>\u00a0sono esonerati dall\u2019obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questo caso, infatti, la prova delle spese pu\u00f2 essere costituita da altra idonea documentazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Nel modello di versamento<\/strong>\u00a0con bonifico bancario o postale occorre indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;<\/li>\n<li>il codice fiscale del beneficiario della detrazione;<\/li>\n<li>il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale \u00e8 stato effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 fondamentale, inoltre, osservare l&#8217;<strong>obbligo di conservare tutti i documenti in proprio possesso<\/strong>\u00a0relativi agli interventi effettuati, come fatture, perizie e dichiarazioni, almeno fino al termine del periodo di incentivazione.<\/p>\n<h2>Come funziona la cessione del credito<\/h2>\n<p>Negli interventi di efficientamento energetico si parla di cessione del credito perch\u00e9 il\u00a0<strong>Decreto Rilancio<\/strong>, per coloro che beneficiano del Superbonus del 110%,\u00a0<strong>ha previsto l&#8217;opportunit\u00e0 di cedere le relative detrazioni<\/strong>. Lo stesso decreto, inoltre, ha esteso questa possibilit\u00e0 anche all&#8217;Ecobonus, al Sismabonus e ai lavori di ristrutturazione edilizia che non rientrano nel 110% di detrazione. \u00c8, infatti, possibile ricevere da istituti finanziari o da banche il rimborso delle spese sostenute.<\/p>\n<p><strong>La detrazione pu\u00f2 essere sostituita da uno sconto in fattura<\/strong>\u00a0dello stesso importo che il fornitore applica. Lo sconto pu\u00f2 corrispondere al massimo alla stessa somma che deve essere dovuta.<\/p>\n<p>Quando si parla di credito d&#8217;imposta viene intesa la possibilit\u00e0, da parte del fornitore, di impiegare la detrazione ricevuta come credito d&#8217;imposta; in alternativa, il fornitore pu\u00f2 cederla ad istituti di credito oppure a intermediari finanziari. \u00c8 indispensabile sapere, poi, che\u00a0<strong>il contribuente<\/strong>, oltre alla documentazione necessaria per ricevere le detrazione,\u00a0<strong>deve fornire anche i seguenti documenti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>visto di conformit\u00e0 dei dati relativi alla documentazione<\/strong>. Tale visto viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, e dai CAF;<\/li>\n<li><strong>asseverazione tecnica<\/strong>\u00a0relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Questo documento \u00e8 necessario per certificare che siano stati rispettati tutti i requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e che le spese sostenute siano congrue agli interventi agevolati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/www.enea.it\/it\">ENEA<\/a>, Dipartimento Unit\u00e0 Efficienza energetica, mette a disposizione delle guide in pdf che riassumono indicazioni e istruzioni per tutti coloro che hanno intenzione di usufruire delle varie agevolazioni fiscali per l\u2019uso efficiente dell\u2019energia applicato ad abitazioni e abitazioni condominiali. I vademecum sull&#8217;Ecobonus sono aggiornati secondo l&#8217;attuale quadro normativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Ecobonus \u00e8\u00a0una detrazione fiscale riservata ai lavori per il risparmio energetico, che include non solo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3357,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-3356","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3356"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3356\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3360,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3356\/revisions\/3360"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}