{"id":4594,"date":"2021-07-26T13:43:06","date_gmt":"2021-07-26T11:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=4594"},"modified":"2021-07-27T13:12:27","modified_gmt":"2021-07-27T11:12:27","slug":"coronavirus-pubblicato-il-nuovo-decreto-legge-23-luglio-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=4594","title":{"rendered":"Coronavirus: Pubblicato Il Nuovo Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021"},"content":{"rendered":"<p>Misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l\u2019esercizio in sicurezza di attivit\u00e0 sociali ed economiche (decreto-legge): il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalit\u00e0 di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la \u201ccolorazione\u201d delle Regioni.<\/p>\n<p><strong>Green Pass<\/strong><br \/>\nSar\u00e0 possibile svolgere alcune attivit\u00e0 solo se si \u00e8 in possesso di:<\/p>\n<p>-certificazione verde COVID-19, che pu\u00f2 essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validit\u00e0 dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la -somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validit\u00e0 di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;<br \/>\n-la guarigione dall&#8217;infezione da Sars-CoV-2 (validit\u00e0 6 mesi);<br \/>\n-effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validit\u00e0 48 ore).<\/p>\n<p>Questa documentazione sar\u00e0 richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attivit\u00e0 o ambiti a partire dall\u20196 agosto prossimo:<\/p>\n<ul>\n<li>Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;<\/li>\n<li>Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;<\/li>\n<li>Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;<\/li>\n<li>Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all\u2019interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso;<\/li>\n<li>Sagre e fiere, convegni e congressi;<\/li>\n<li>Centri termali, parchi tematici e di divertimento;<\/li>\n<li>Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l\u2019infanzia, i centri estivi e le relative attivit\u00e0 di ristorazione;<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2;<\/li>\n<li>Concorsi pubblici.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Zone a colori<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019incidenza dei contagi resta in vigore ma non sar\u00e0 pi\u00f9 il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall&#8217;entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:<\/p>\n<p>-il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,<br \/>\n-il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.<\/p>\n<p><strong>Le Regioni restano in zona bianca se:<\/strong><\/p>\n<p>a. l&#8217;incidenza settimanale dei contagi \u00e8 inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive,<\/p>\n<p>b. qualora si verifichi un\u2019incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:<\/p>\n<p>il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 \u00e8 uguale o inferiore al 15 per cento;<br \/>\noppure<br \/>\nil tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 \u00e8 uguale o inferiore al 10 per cento;<\/p>\n<p><strong>Da bianca a gialla<\/strong><br \/>\n\u00c8 necessario che si verifichino alcune condizioni perch\u00e9 una Regione passi alla colorazione gialla<\/p>\n<p>a. l&#8217;incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;<\/p>\n<p>b. qualora si verifichi un\u2019incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive<\/p>\n<p>il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 \u00e8 uguale o inferiore al 30 per cento;<br \/>\noppure<br \/>\nil tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 \u00e8 uguale o inferiore al 20 per cento;<\/p>\n<p><strong>Da giallo ad arancione<\/strong><br \/>\n\u00c8 necessario che si verifichi un\u2019incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.<\/p>\n<p><strong>Da arancione a rosso<\/strong><br \/>\nUna Regione \u00e8 in zona rossa in presenza di un\u2019incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:<\/p>\n<p>a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 \u00e8 superiore al 40 per cento;<\/p>\n<p>b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 \u00e8 superiore 30 per cento.<\/p>\n<p><strong>Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali<\/strong><br \/>\nIn zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all&#8217;aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l\u2019accesso \u00e8 consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.<\/p>\n<p>In zona bianca, la capienza consentita non pu\u00f2 essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all\u2019aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all\u2019aperto e 2.500 al chiuso.<\/p>\n<p>In zona gialla la capienza consentita non pu\u00f2 essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non pu\u00f2 comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all&#8217;aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivit\u00e0 devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.<\/p>\n<p><strong>Misure per gli eventi sportivi<\/strong><br \/>\nInoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:<\/p>\n<p>In zona bianca, la capienza consentita non pu\u00f2 essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all\u2019aperto e al 25 per cento al chiuso.<\/p>\n<p>In zona gialla la capienza consentita non pu\u00f2 essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non pu\u00f2 essere superiore a 2.500 per gli impianti all&#8217;aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivit\u00e0 devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni<\/strong><br \/>\nI titolari o i gestori dei servizi e delle attivit\u00e0 autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l\u2019accesso a questi servizi e attivit\u00e0 avvenga nel rispetto delle prescrizioni.<br \/>\nIn caso di violazione pu\u00f2 essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell\u2019esercente sia dell\u2019utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l\u2019esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.<\/p>\n<p><strong>Fondo discoteche<\/strong><br \/>\n\u00c8 istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.<\/p>\n<p><strong>Tamponi a prezzo ridotto<\/strong><br \/>\nIl Commissario straordinario per l\u2019attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell\u2019emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d\u2019intesa con il Ministro della salute un protocollo d\u2019intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/DECRETO-LEGGE-23-luglio-2021-n.-105.pdf\">LEGGI DECRETO LEGGE<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l\u2019esercizio in sicurezza di attivit\u00e0&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":4596,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-4594","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4594"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4594\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4608,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4594\/revisions\/4608"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}