{"id":4644,"date":"2021-08-06T14:40:09","date_gmt":"2021-08-06T12:40:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=4644"},"modified":"2021-08-06T14:40:09","modified_gmt":"2021-08-06T12:40:09","slug":"decreto-legge-n-105-2021-estensione-delle-certificazioni-verdi-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/?p=4644","title":{"rendered":"Decreto Legge n. 105\/2021 \u2013estensione delle Certificazioni verdi Covid 19"},"content":{"rendered":"<p>Si rende noto che \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento normativo in oggetto, nel quale sono state previste importanti novit\u00e0 in merito al contrasto alla diffusione del cd. coronavirus COVID -19. Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni di interesse.<\/p>\n<p><strong>IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI<\/strong><\/p>\n<p>A far data dal 6 agosto 2021 in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attivit\u00e0 sottoelencate siano consentiti), l\u2019accesso ai seguenti servizi e attivit\u00e0 sar\u00e0 consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:<\/p>\n<p>a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. La disposizione, dunque, non si applica per l\u2019accesso ai tavoli all\u2019aperto, n\u00e9 per il consumo al bancone al chiuso:<\/p>\n<p>b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;<\/p>\n<p>c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;<\/p>\n<p>d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all\u2019interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso;<\/p>\n<p>e) sagre e fiere, convegni e congressi;<\/p>\n<p>f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;<\/p>\n<p>g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l\u2019infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivit\u00e0 di ristorazione;<\/p>\n<p>h) attivit\u00e0 di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2;<\/p>\n<p>Si ricorda che, oltre alle attivit\u00e0 e ai servizi sopra elencati, dette certificazioni sono necessarie anche per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting ed anche se svolte all\u2019aperto.<\/p>\n<p>Sono esenti dall\u2019obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi:<\/p>\n<p>&#8211; i soggetti esclusi per et\u00e0 dalla campagna vaccinale (al momento i bambini con et\u00e0 inferiore ai 12 anni;<\/p>\n<p>&#8211; i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.<\/p>\n<p>Con Circolare del 4 agosto 2021 il Ministero della Salute ha definito i criteri per il rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 valide per consentire l\u2019accesso ai servizi e alle attivit\u00e0 per le quali \u00e8 prescritto il possesso del green pass.<\/p>\n<p>Tra le principali indicazioni quella secondo cui le predette certificazioni avranno validit\u00e0 temporanea e comunque fino al 30 settembre p.v., potranno essere rilasciate direttamente dai medici indicati nel provvedimento, in formato cartaceo, e conterranno espressamente la dicitura \u201csoggetto esente alla vaccinazione anti SAR -CoV -2. Certificazione valida per consentire l\u2019accesso ai servizi e attivit\u00e0 di cui al comma 1, dell\u2019art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105\u201d.<\/p>\n<p>Val la pena di sottolineare che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p>\u00b7 avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione \u00e8 rilasciata a far data:<\/p>\n<p>&#8211; dal completamento del ciclo vaccinale;<\/p>\n<p>&#8211; dal 15\u00b0 giorno della somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale<\/p>\n<p>&#8211; dal 15\u00b0 giorno successivo all\u2019unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;<\/p>\n<p>\u00b7 guarigione dal SARS-CoV-2 (cessazione dell\u2019isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);<\/p>\n<p>\u00b7 effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2 con validit\u00e0 di 48 ore dalla sua esecuzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPATTO SULLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE (ALBERGHI, FORESTERIE LOMBARDE, LOCANDE, OSTELLI, ETC)<\/strong><\/p>\n<p>Il possesso della certificazione verde non \u00e8 necessario per accedere alle strutture ricettive, ma \u00e8 richiesto per accedere ad alcuni servizi e attivit\u00e0 accessorie all\u2019attivit\u00e0 ricettiva. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte del Governo, si riportano di seguito alcune considerazioni:<\/p>\n<p>\u00fc soggiorno in strutture ricettive: il \u201cgreen pass\u201d non \u00e8 richiesto. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura;<\/p>\n<p>\u00fc servizi di ristorazione: \u00e8 previsto l\u2019obbligo del green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Non \u00e8 chiaro se sono comprese anche le attivit\u00e0 di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive riservate agli alloggiati. A tal proposito \u00e8 stato richiesto al Ministero del Turismo che venga confermata ufficialmente la possibilit\u00e0 di somministrare alimenti e bevande anche al chiuso in favore dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive, a prescindere dal possesso della certificazione verde;<\/p>\n<p>\u00fc spettacoli aperti al pubblico: \u00e8 richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all&#8217;aperto.<\/p>\n<p>\u00fc piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all\u2019interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso: il green pass \u00e8 espressamente richiesto per tali servizi o attivit\u00e0, se svolti al chiuso, anche all\u2019interno delle strutture ricettive.<\/p>\n<p>\u00fc convegni e congressi: per tali attivit\u00e0 \u00e8 necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.<\/p>\n<p>\u00fc centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attivit\u00e0 all\u2019aperto.<\/p>\n<p>\u00fc attivit\u00e0 di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2: per tali attivit\u00e0, anche se interne alle strutture ricettive, \u00e8 necessario il possesso del \u201cgreen pass\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>VERIFICHE<\/strong><\/p>\n<p>I titolari o i gestori dei servizi e delle attivit\u00e0 per cui \u00e8 richiesto il \u201cgreen pass\u201d, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalit\u00e0 indicate dal DPCM 17 giugno 2021, vale a dire mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l\u2019applicazione \u201cVerificaC19\u201d, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validit\u00e0 delle certificazioni senza la necessit\u00e0 di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l&#8217;assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.<\/p>\n<p>L&#8217;interessato mostrer\u00e0 al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L&#8217; App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L&#8217;App mostra graficamente al verificatore l&#8217;effettiva validit\u00e0 della certificazione nonch\u00e9 il nome, il cognome e la data di nascita dell&#8217;intestatario della stessa. L&#8217;interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall&#8217;App.<\/p>\n<p>I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di verifica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p>In caso di violazione delle disposizioni previste, \u00e8 applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro quattrocento a euro mille, a carico dell\u2019esercente e dell\u2019utente.<\/p>\n<p>Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0\u0300 da uno a dieci giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CARTELLI INFORMATIVI<\/strong><\/p>\n<p>Si evidenzia che \u00e8 stato predisposto un apposito cartello per informare la clientela delle disposizioni in esame, che gli Associati potranno richiedere ai nostri uffici di segreteria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si rende noto che \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento normativo in oggetto,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":4645,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-4644","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4644"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4644\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4646,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4644\/revisions\/4646"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confcommerciopavia.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}