Saldi invernali dal 5 gennaio

Alla luce delle vigenti normative regionali, i saldi invernali inizieranno il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e avranno durata di 60 giorni. Per l’anno 2024, pertanto, si svolgeranno da venerdì 05 gennaio  al lunedì 04 marzo.

Si evidenzia che non sarà possibile effettuare le vendite promozionali a partire mercoledì 06 dicembre 2023 (30giorni prima dell’avvio dei saldi).

Fino al 05 dicembre i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune.

Si ricorda che i saldi possono essere effettuati senza presentare alcuna documentazione e che per effetto delle modifiche normative introdotte in materia di annunci di riduzione dei prezzi, è cambiata la regolamentazione concernente l’indicazione del doppio prezzo, essendo necessario mostrare quello ribassato e quello praticato nei 30 giorni precedenti.

 

Saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, “le stime dell’Ufficio Studi evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione”. “Questi saldi – ha osservato Felloni – rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione in Italia”.

Consigli per gli acquisti

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).

Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.