Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: cosa cambia dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021

Nella seduta del 16 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che estende l’obbligo del green pass e rafforza il sistema di screening per garantire lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

L’estensione del green pass fa riferimento principalmente agli ambiti del lavoro sia pubblico che privato. Inoltre la disposizione riguarda anche i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività formativa, lavorativa o di volontariato in tali luoghi, “anche sulla base di contratti esterni”.

In sintesi, le principali previsioni riportano l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro, nel periodo di tempo che va dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza).

Restano esclusi dall’obbligo tutti i lavoratori che sono esenti dalle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2 per comprovate motivazioni di salute e sulla base di idonea certificazione medica e i bambini al di sotto dei 12 anni.

Chi è obbligato a possedere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro?
Nel paragrafo si riportano le previsioni sull’obbligo di green pass nell’ambito del lavoro pubblico e privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono necessari per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture sotto elencate.

Lavoro Pubblico
amministrazioni pubbliche;
personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Lavoro Privato
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Infine, l’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

Come vengono effettuati i controlli e da chi
Il rispetto delle prescrizioni, sia in ambito pubblico che privato, deve essere assicurato dai datori di lavoro che, entro il 15 ottobre, dovranno definire termini e modalità di disposizione delle verifiche.

È preferibile che i controlli siano eseguiti all’accesso ai luoghi di lavoro, oltre che, eventualmente, a campione. Saranno, poi, gli stessi datori di lavoro ad incaricare i soggetti per il controllo dell’accertamento e di eventuali violazioni.

Quali sono le sanzioni previste
Secondo quanto riportato nel comunicato del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, il decreto legge prevede delle specifiche sanzioni per tutti coloro che, sia nel pubblico che nel privato, non siano muniti di green pass (o comunichino di non esserlo) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel settore Pubblico
Il lavoratore “è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza”.

Nel settore Privato
Il lavoratore, se al momento dell’accesso sul luogo di lavoro è sprovvisto di green pass (o comunica di non esserne in possesso), viene considerato “assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde”.

In entrambi i casi, nonostante le sanzioni, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non vi sono conseguenze disciplinari. Ma “è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass”. Si aggiunge che, in ambito pubblico, “restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.

Per quanto riguarda le aziende con meno di 15 dipendenti, invece, “è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde”.

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