Nuove disposizioni sulla certificazione COVID-19 DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022 n.1

Si comunica che a partire dal 08 gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo DECRETO LEGGE n.1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Di seguito le principali nuove disposizioni:

Dal 08/01/2022 al 15/06/2022: Obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 annidi età, ad esclusione degli esenti per motivi di salute o per coloro che abbiano contratto il virus (per i quali la vaccinazione può essere differita alla prima data utile stabilita delle circolari del Ministero della Salute).

Dal 15/02/2022 al 15/06/2022: Obbligo di possesso di certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (Green Pass Rafforzato) per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto i 50 anni di età

 Se i lavoratori non sono in possesso del Green Pass Rafforzato, ad esclusione degli esenti per motivi di salute o per coloro che abbiano contratto il virus (per i quali la vaccinazione può essere differita alla prima data utile stabilita delle circolari del Ministero della Salute), si distinguono due situazioni:

  1. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (Green Pass Rafforzato) o che ne risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti  ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022). Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.
  1. Nel caso in cui i lavoratori svolgano la propria attività lavorativa all’interno del luogo di lavoro pur essendo privi della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (Green Pass Rafforzato) e quindi violando l’obbligo del possesso del Green Pass Rafforzato, è prevista una sanzione con il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi

Fino al 31/03/2022: È esteso l’obbligo di Green Pass Base (conseguito con tampone o guarigione o vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve eccezioni che saranno individuate con successivo decreto)

È stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Si ricorda che dal 10/01/2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, secondo il Decreto-Legge n. 229 del 30/11/2021, entra in vigore l’obbligo di possesso di certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (Green Pass Rafforzato) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

– alberghi (nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati)

– strutture recettive (nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati)

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

– sagre e fiere convegni e congressi

– impianti di risalita

– servizi di ristorazione anche all’aperto

– piscine centri natatori sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività anche all’aperto

– centri culturali centri sociali e ricreativi per le attività anche all’aperto

 

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