ASCOM INFORMA: RIEPILOGO OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI
La normativa in materia di etichettatura e indicazione degli allergeni, ad oggi, non ha subito modifiche ed è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2017, che attua il Regolamento (UE) n. 1169/2011.
L’art. 19 regola gli obblighi per gli alimenti non preimballati (sfusi, confezionati su richiesta, preincartati e somministrati da ristoranti, mense, food truck e simili). In particolare, è obbligatorio indicare la presenza degli allergeni previsti dall’Allegato II del regolamento europeo, con informazioni fornite prima della somministrazione tramite menù, registro, cartello o sistemi digitali, sempre supportati da documentazione scritta disponibile per clienti e controlli. È inoltre necessario che gli operatori ricevano dai fornitori informazioni complete sui prodotti.
Deve essere indicata anche la dicitura “decongelato” quando l’omissione possa indurre in errore il consumatore, salvo specifiche deroghe. La mancata indicazione può avere rilievo non solo amministrativo ma, secondo la giurisprudenza, anche penale.
L’art. 23 prevede sanzioni amministrative da 1.000 a 8.000 euro per le violazioni generali e da 3.000 a 24.000 euro per l’omessa indicazione degli allergeni, con riduzioni per microimprese e possibilità di diffida per violazioni sanabili.
Si raccomanda quindi di verificare, anche con il consulente HACCP, la piena conformità di menù e documentazione agli obblighi di legge.
