TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE

LEGGE N. 124/2017 (Art. 1, commi 125 e segg.)
OBBLIGO DI PUBBLICIZZAZIONE DI QUANTO RICEVUTO

E’ previsto l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno (fatto salvo quanto precisato nel successivo punto 5) REGIME SANZIONATORIO), sul proprio sito internet aziendale, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

Sono tenuti all’obbligo in esame:

  • Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • Società di persone (Snc, Sas);
  • Imprese individuali (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • Società cooperative (incluse le cooperative sociali);
  • Enti commerciali.

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Sono soggetti all’obbligo gli aiuti e/o contributi ricevuti da:

  • Stato;
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie fiscali;
  • Società a controllo pubblico.

A titolo di: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

 

Non sono oggetto di pubblicizzazione :

  • Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
  • Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
  • Gli aiuti di carattere generale
  • Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa
  • Per tutti gli altri soggetti giuridici la pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale: in assenza di quest’ultimo si prevede la possibilità di provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria di appartenenza.

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo ricevuto devono essere indicati:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale (vale a dire una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
  • A partire dal 1°gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

    –       la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

    –       la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

    Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

     L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021, da assolvere entro il 30 giugno 2022, non verrà sanzionato fino al 1° gennaio 2023

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 125 e segg. della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modifiche e integrazioni, si riporta di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che hanno fatto richiesta di ottemperare agli obblighi di pubblicazione attraverso il presente sito internet.