DPCM 13 ottobre 2020

Il DPCM pubblicato pubblicato martedì  e in vigore da oggi, mercoledì 14 ottobre, introduce per le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.), alcune rilevanti novità in tema di orari e di modalità d’esercizio dell’ attività stessa.
L’attività di somministrazione è liberamente ammessa sino alle ore 21.00; dalle ore 21.00 alle ore 24.00 è consentita solo la somministrazione con consumo al tavolo. Alle ore 24.00 è obbligatoria la chiusura del locale.
Le consegne a domicilio e l’attività d’asporto restano sempre consentite ma in quest’ultimo caso dopo le ore 21.00 è vietata la consumazione sia sul posto sia nelle adiacenze del locale . Restano ferme le disposizioni in merito all’obbligo del rispetto delle distanze interpersonali.
Di seguito si riporta la parte del DPCM riguardante la somministrazione.

…..“ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; ”……

Nel caso dovessero intervenire modifiche o integrazioni al DPCM , verranno pubblicati gli opportuni aggiornamenti.

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