Comune di Pavia: proroga ordinanza orari vendita e somministrazione bevande alcoliche

Si comunica che il Sindaco del Comune di Pavia ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente in forza della quale, sino al 31 luglio  p.v. compreso, vengono confermati i contenuti precedente ordinanza del 18 giugno 2021, PG 63108/21.Viene, pertanto, previsto di:

  1. a) vietare il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
  2. b) vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali, nelle attività artigianali, nonché tramite distributori automatici dalle 21:00 alle 07:00;
  3. c) vietare la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo dalle 24:00 alle ore 07:00;
  4. d)  prevedere che resti consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all’esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo nonché nei locali di pubblico spettacolo.

Viene, inoltre, disposto:

che i pubblici esercizi cessino l’attività il sabato e la domenica dalle ore 02:00 alle ore 05:00 antimeridianedal lunedì al venerdì dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane;

 che le attività artigianali cessino l’attività tutti i giorni della settimana dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane;

Viene precisato che le disposizioni che precedono, relative alla vendita di bevande alcoliche, si applicheranno ai locali di pubblico spettacolo solo qualora la norma statale ne preveda l’apertura, nel rispetto degli orari previsti dalle relative licenze;

 Si evidenzia che, fatto salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da  400 a 3.000, fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

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