Decreto Legge n. 105/2021 –estensione delle Certificazioni verdi Covid 19
Si rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento normativo in oggetto, nel quale sono state previste importanti novità in merito al contrasto alla diffusione del cd. coronavirus COVID -19. Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni di interesse.
IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI
A far data dal 6 agosto 2021 in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. La disposizione, dunque, non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso:
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Si ricorda che, oltre alle attività e ai servizi sopra elencati, dette certificazioni sono necessarie anche per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting ed anche se svolte all’aperto.
Sono esenti dall’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi:
– i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento i bambini con età inferiore ai 12 anni;
– i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Con Circolare del 4 agosto 2021 il Ministero della Salute ha definito i criteri per il rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 valide per consentire l’accesso ai servizi e alle attività per le quali è prescritto il possesso del green pass.
Tra le principali indicazioni quella secondo cui le predette certificazioni avranno validità temporanea e comunque fino al 30 settembre p.v., potranno essere rilasciate direttamente dai medici indicati nel provvedimento, in formato cartaceo, e conterranno espressamente la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SAR -CoV -2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, dell’art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”.
Val la pena di sottolineare che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
· avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione è rilasciata a far data:
– dal completamento del ciclo vaccinale;
– dal 15° giorno della somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
– dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
· guarigione dal SARS-CoV-2 (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
· effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
IMPATTO SULLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE (ALBERGHI, FORESTERIE LOMBARDE, LOCANDE, OSTELLI, ETC)
Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è richiesto per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte del Governo, si riportano di seguito alcune considerazioni:
ü soggiorno in strutture ricettive: il “green pass” non è richiesto. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura;
ü servizi di ristorazione: è previsto l’obbligo del green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Non è chiaro se sono comprese anche le attività di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive riservate agli alloggiati. A tal proposito è stato richiesto al Ministero del Turismo che venga confermata ufficialmente la possibilità di somministrare alimenti e bevande anche al chiuso in favore dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive, a prescindere dal possesso della certificazione verde;
ü spettacoli aperti al pubblico: è richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto.
ü piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso: il green pass è espressamente richiesto per tali servizi o attività, se svolti al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.
ü convegni e congressi: per tali attività è necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.
ü centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.
ü attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: per tali attività, anche se interne alle strutture ricettive, è necessario il possesso del “green pass”.
VERIFICHE
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il “green pass”, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, vale a dire mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
SANZIONI
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro quattrocento a euro mille, a carico dell’esercente e dell’utente.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.
CARTELLI INFORMATIVI
Si evidenzia che è stato predisposto un apposito cartello per informare la clientela delle disposizioni in esame, che gli Associati potranno richiedere ai nostri uffici di segreteria.