DECRETO LEGGE 24 marzo 2022 n.24: cosa cambia dal 1 aprile 2022

E’ stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n.24 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile 2022 le restrizioni attualmente in vigore.

Di seguito le principali nuove disposizioni estrapolate dal documento ufficiale:

  • STATO DI EMERGENZA: Lo stato di emergenza termina il 31 marzo 2022.
  • MASCHERINE:

Dal 1° aprile 2022 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare, come dispositivo di protezione delle vie aeree anticontagio da COVID-19, le mascherine di tipo chirurgico (anche per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).

Dal 1° maggio 2022 decadrà l’obbligo delle mascherine (salvo modifiche in base all’andamento dei casi di positività).

Fino al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo di mascherine in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Fino al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo delle mascherine FFP2 solo per:

  1. mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
  1. spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

L’obbligo delle mascherine non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Come già in vigore, non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

QUARANTENE E ISOLAMENTO:

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi è positivo al virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

GREEN PASS/VACCINAZIONI:
Dal 1° maggio 2022 (salvo eventuali modifiche), il green pass non sarà più obbligatorio, tranne per visitare i pazienti ricoverati nelle residenze sanitarie e nei reparti di degenza degli ospedali.

1. Accesso ai LUOGHI DI LAVORO: dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Successivamente, dal 1° maggio 2022, anche sul luogo di lavoro, l’obbligo di green pass verrà eliminato (salvo eventuali modifiche).

2. Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità:
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

3. Green pass per ATTIVITA’ e SERVIZI:

Dal 1° aprile 2022 il GREEN PASS non sarà più necessario per:
a) servizi di ristorazione all’aperto
b) attività commerciali
c) servizi alla persona
d) hotel e strutture ricettive
e) sagre e fiere
f) parchi tematici
g) terme
h) pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari
b) mezzi di trasporto pubblico locale o regionale

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 (salvo modifiche) sarà necessario il GREEN PASS BASE per:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad
eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
c) concorsi pubblici
d) corsi di formazione pubblici e privati
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi all’aperto
g) mezzi di trasporto interregionali

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 (salvo modifiche) sarà necessario il GREEN PASS RAFFORZATO per:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità
b) convegni e congressi
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

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