Bando “Nuova Impresa 2025”

Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia hanno pubblicato il BANDO “NUOVA IMPRESA 2025”, con cui si intende sostenere sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Imprese beneficiarie del contributo

  • Le MPMI (Micro, Piccole e Media Imprese) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° giugno 2024 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti.
  • I lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, e che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia;
  • I professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data della domanda e fino al 31 dicembre 2025 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l’attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l’abilitazione professionale come da iscrizione al relativo Albo, conseguente all’esame di Stato.

Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano un codice ATECO primario o prevalente ricompreso nella sezione A (agricoltura, silvicoltura, pesca) e K (attività finanziarie e assicurative).

Sono, altresì, escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che svolgono attività primaria o prevalente con i seguenti codici ATECO:

  • 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti;
  • 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
  • 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  • 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
  • 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico  (esclusi gli stabilimenti termali).

Le associazioni tra professionisti ordinisti o tra lavoratori autonomi non sono ammissibili.

Indipendentemente dal codice ATECO, sono incluse le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

Sono escluse le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:

  1. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
  2. avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell’erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
  3. per le MPMI essere iscritte al Registro delle imprese, essere attive con sede legale e operativa in Lombardia, essere in regola con il pagamento del diritto camerale.

 

Contributo ottenibile

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00.

L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime.

Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50% dell’investimento, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale..

 

Investimenti agevolabili e spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2024 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo ed in ogni caso per spese sostenute e quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese funzionali all’avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l’abilitazione professionale conseguente all’esame di stato, sostenute e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

La domanda di contributo comprensiva della rendicontazione può essere presentata entro il 15 gennaio 2026.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

  • acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate4. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);
  • acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
  • acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
  • registrazione e sviluppo di marchi e brevetti5 e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa di parte corrente:

  • onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
  • onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;
  • spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti6, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
  • canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
  • sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
  • spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti precedenti.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

  • essere al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero;
  • essere sostenute e pagate dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate ed entro la presentazione della domanda e in ogni caso non successive al 31 Dicembre 2025;
  • essere comprovate da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, interamente pagate, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportanti la chiara descrizione del bene o servizio acquisito; il bene deve essere interamente rendicontato sul bando, pagato e consegnato presso la sede oggetto dell’investimento. Nel caso di acconto/i e saldo tutte le fatture devono essere rendicontate e pagate nei termini previsti dal bando. Non sono ammissibili le sole fatture di acconto o le sole fatture di saldo. La fattura deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT;
  • essere comprovate da documentazione bancaria o postale (contabile in stato eseguito o estratto conto), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.

Le singole fatture rendicontate devono avere un importo minimo di € 250,00+IVA.

In particolare, per il pagamento si specifica che:

  • i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • in caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell’assegno e dalla copia dell’estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l’assegno;
  • in caso di pagamenti con carta di debito, credito o prepagata, essi devono essere riconducibili al conto corrente dell’impresa/lavoratore autonomo/professionista ordinista e alla spesa sostenuta e deve essere allegato la lista movimenti della carta timbrata e firmata dalla banca;
  • il pagamento deve riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento;
  • non sono ammessi pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

 

Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

  • spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, non strettamente collegate all’installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce;
  • spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti ecc.;
  • spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa;
  • beni usati;
  • spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;
  • Autoveicoli e veicoli in generale;
  • Minuterie;
  • Spese per merci o beni che l’impresa noleggia a terzi o rivende;
  • tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili. A titolo esemplificativo: impianti (es. condizionamento, fotovoltaici, raffrescamento, elettrico ecc.). Gli impianti di sicurezza sono ammissibili solo se strettamente attinenti all’attività di impresa (es. gioiellerie) Serramenti, vetrine, porte blindate, pavimenti, sanitari, tende da sole, porte da interno.

IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE PRESENTATE LE FATTURE ELETTRONICHE PAGATE DALLA DITTA CON DISPOSIZIONE DI BONIFICO IN STATO “ESEGUITO” ED ESTRATTO CONTO AZIENDALE CHE EVIDENZI L’AVVENUTO PAGAMENTO.

Tempi di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata a Unioncamere Lombardia in modalità telematica entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2026 (salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria).

Nel caso di Vostro interesse ad ulteriore approfondimento, Vi chiediamo di inviare una mail all’indirizzo cartolini@ascompavia.it.